Domande ricorrenti

Nel tentativo di rispondere a tutti i quesiti in materia corsi per RLS abbiamo predisposto una sezione domande e risposte all’interno della quale abbiamo cercato di dare evidenza dei temi che ci vengono posti più frequentemente nell’ambito delle telefonate che vengono fatte al nostro ufficio.

Per qualsiasi dubbio non esitate a utilizzare il modulo di contatto per richiedere un preventivo di spesa. Riceverete infatti il calendario didattico aggiornato, il programma del corso RLS Milano e aggiornamento RLS e il modulo di adesione.

In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, co. 2, d.lgs. 81/2008). Non esiste pertanto un numero minimo di lavoratori sotto il quale non è necessario avere un RLS.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è il seguente:

– un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
– tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
– sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva (art. 47, co. 7, d.lgs. 81/2008).

Sul punto esistono al momento accese diatribe. Esistono due scuole di pensiero: la prima che sostiene che, non esistendo una limitazione formale dal testo unico, il socio dell’azienda considerabile datore di lavoro, a condizione che venga regolarmente eletto dai lavoratori, possa essere eletto a RLS. La seconda, a nostro giudizio più formalmente e giuridicamente valida, vede la posizione di datore di lavoro incompatibile (quantomeno per un evidente conflitto di interessi) con la posizione di RLS pertanto possiamo affermare con ragionevole certezza che la posizione di RLS sia incompatibile con la posizione di datore di lavoro.

Prassi, linee guida o sentenze della cassazione andranno poi a confermare o smentire questa interpretazione che ad oggi ci sembra la più ragionevole e tutelante nei confronti dell’azienda. La risposta migliore a nostro avviso è quella che il ruolo di datore di lavoro non possa essere in alcun modo compatibile con la funzione di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche in virtù della L. 300/1970.

Considerato il punto che precede non potete fare altro che rivolgervi ad un RLS “territoriale” appartenente ad un organismo paritetico. L’alternativa è una precisa analisi dell’organigramma aziendale al fine di comprendere se uno dei soci possa essere eletto. Contattateci per un consulto gratuito.

Nella maggior parte delle aziende il RLS deve dedicare poco tempo a questo ruolo. Per comprendere quali possano essere i tempi vi consideriamo di leggere con attenzione il paragrafo dedicato alle attribuzioni del RLS. Ciò detto ricordiamoci che il dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro recita quanto segue (art. 50, co. 2, d.lgs 81/2008): il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

L’unica forma di RLS “esterno” è quella relativa alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Il RLS deve essere necessariamente un lavoratore che opera all’interno di una struttura organizzata dal datore di lavoro

Siamo un gruppo di tre aziende, tutte nello stesso stabile e tutte facenti capo allo stesso datore di lavoro ma nessun lavoratore è in comune tra le aziende. Possiamo avere UN SOLO RLS e “condividerlo” tra più aziende?

Sembra proprio che non sia possibile, si veda l’art. 47 co, 2, 3, 4, d.lgs. 81/2008 che recitano quanto segue:

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48;

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

No, non è esente ma si deve rivolgere ad un RLS “territoriale”, cfr. art. 47, co. 8, d.lgs. 81/2008 che recita: qualora non si proceda alle elezioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le funzioni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli “territoriali” e “di sito produttivo”, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Si deve procedere ad una elezione formale. È necessario appendere un foglio di candidature sulla bacheca aziendale attraverso la quale uno o più lavoratori si candideranno per la posizione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Alla data indicata per l’elezione verrà eseguito un voto a scrutinio segreto in cui verranno votati i candidati al ruolo di RLS. Dell’elezione verrà redatto un verbale che si dovrà essere conservato all’interno della documentazione dedicata alla sicurezza sul lavoro. Una volta eletto il RLS dovrà frequentare un corso per RLS.

In un’azienda con più di quindici lavoratori il RLS deve essere designato all’interno delle rappresentanze sindacali. I membri della rappresentanza sindacale si accorderanno per designare un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In caso di assenza di tali rappresentanze è opportuno procedere con una elezione classica così come definita al paragrafo che precede.

Quali sono i passi corretti da seguire per eleggere o designare il RLS ?

Se sotto i quindici lavoratori: appendere un foglio di candidatura nella bacheca aziendale e lasciarlo esposto il tempo sufficiente affinchè tutti ne prendano visione, procedere ad una elezione e successivamente alla formazione del RLS. Se sopra i quindici lavoratori con rappresentanza sindacale i membri del sindacato si accorderanno per uan designazione. Se s opra i quindici lavoratori senza rappresentanza sindacale si procede ad una elezione classica.

L’art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di EUR. 500,00. Qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 – utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL: www.inail.it

La formazione RLS base e aggiornamento ONLINE è VIETATA PER LEGGE quindi non la facciamo. Non facciamo quindi corsi di formazione in FAD, ovvero registrati e mostrati agli studenti.

Facciamo invece corsi in videoconferenza, dove il docente è collegato in tempo reale e ogni studente ha la facoltà di intervenire con video e/o audio.

A seguito delle problematiche introdotte dal COVID-19 abbiamo dovuto adattare la nostra struttura per offrire percorsi formativi in modalità videoconferenza. Si tratta di una modalità differente rispetto al corso online in quanto lo studente è materialmente presente di fronte al docente e quindi si tratta soltanto di spostare l’aula da fisica a virtuale.

Lo studente deve essere necessariamente dotato di microfono e webcam e deve restare collegato per tutto il tempo della formazione. Al termine del corso è previsto un questionario di valutazione finale.

La tecnologia che utilizziamo è molto semplice e non richiede l’installazione di alcun programma aggiuntivo rispetto a Chrome o Firefox. Qualsiasi persona può quindi seguire il corso di aggiornamento RLS senza alcun problema da qualsiasi posto nel pieno rispetto delle misure anti contagio.

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